Statuto

Statuto

Edizione 2024

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e forma giuridica

L’Associazione per i Controlli e la Sicurezza degli impianti Elettrici, di seguito denominata Associazione o con l’acronimo ACSE, costituisce un’entità associativa conformemente alle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L’ACSE è, a norma di legge, apolitica e aconfessionale.

Art.2 Formalità

Per motivi di leggibilità, l’intero documento utilizza la forma maschile, pur facendo riferimento a tutti i generi.

Art. 3 Sede

La sede legale dell’ACSE è ubicata nella città di Lugano.

Art. 4 Competenza territoriale

La competenza territoriale si estende alla Svizzera e al Principato del Lichtenstein.

Art. 5 Scopo e attività

1 – L’associazione difende gli interessi dei suoi soci sul piano nazionale e internazionale.

2 – L’associazione realizza i propri obiettivi in particolare con le seguenti attività:

  1. Promozione di una concorrenza libera e indipendente nel settore dei controlli degli impianti elettrici.
  2. Promozione degli interessi dei propri soci, in particolare dal punto di vista tecnico, giuridico e sociale.
  3. Attività pubblica a favore della consulenza in materia di sicurezza elettrica, rappresentanza e tutela degli interessi dei propri soci nel pubblico e innanzi ad autorità e istituzioni.
  4. Incentivare la collaborazione con tutte le autorità, le organizzazioni e altre cerchie interessate che operano nel settore elettrico.
  5. Coordinamento e promozione della formazione e del perfezionamento tecnico ed economico dei soci.
  6. Favorire lo scambio di esperienze e la collegialità tra i soci.
  7. Regolare informazione dei soci relativamente a novità tecniche in materia di economia elettrica, elettrotecnica e standard di qualità, con particolare riferimento alla sicurezza degli impianti elettrici.
  8. Collaborazione alla redazione di norme, direttive, istruzioni e documenti di settori propri.
  9. Supporto nella discussione su problematiche relative all’interpretazione e applicazione di regolamenti tecnici e altre ordinanze, ordinamenti o istruzioni e la loro applicazione.
  10. Definizione di standard di qualità per il controllo pratico e predisposizione della documentazione necessaria per i soci al fine di migliorare la loro redditività.
  11. Al fine di conseguire gli obiettivi delle proprie attività l’associazione può stipulare accordi, aderire ad altre organizzazioni, costituire succursali e affiliate, partecipare ad altre persone giuridiche, acquistare, gestire o vendere immobili, aderire a istituzioni di formazione e ricerca nazionali ed estere.

II. Adesione

Art. 6 Associati

L’ACSE è composta da soci attivi, soci onorari, soci sostenitori.

Art. 7 Soci attivi

1 – Soci individuali che per la loro formazione adempiono le condizioni necessarie all’ottenimento di un’autorizzazione di controllo conformemente all’OIBT.

2 – Soci individuali in formazione (Junior) nel campo dei controlli di impianti elettrici, che non dispongono ancora di un’autorizzazione al controllo (prima del superamento dell’esame professionale), possono essere accettati come soci junior. Questi soci provvisori non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

Art. 8 Soci onorari

Possono essere designati soci onorari i membri che si sono distinti per il loro particolare impegno a favore dell’associazione. La nomina avviene ad opera del comitato o dell’assemblea e viene confermata in occasione dell’assemblea generale.

Art. 9 Soci sostenitori

Associazioni di settore, specialistiche e associazioni partner, istituzioni dedite alla formazione e istituzioni interessate. Questa tipologia di soci non ha diritto di voto.

Art. 10 Accettazione

1 – Le persone che intendono aderire all’associazione devono annunciarsi e riconoscere esplicitamente gli statuti.

2 – In merito all’accettazione decide il comitato. Le decisioni negative possono essere impugnate davanti all’assemblea generale. Non vige un diritto all’accettazione.

Art. 11 Tassa sociale

1 – La tassa sociale ACSE è fissata in base ai principi seguenti:

  1. La tassa è definita di anno in anno.
  2. L’assemblea generale decide l’ammontare dell’importo.

2 – I soci pagano la tassa annua completa indipendentemente dalla data dell’adesione.

3 – La tassa sociale serve a coprire le spese generali, le prestazioni di servizio e le prestazioni di terzi.

Art. 12 Diritti e doveri dei soci

1 – In linea di principio in base allo statuto, tutti i soci hanno gli stessi diritti. Il comitato è tenuto a sostenere i soci conformemente allo statuto.

2 – I soci si impegnano a tutelare gli interessi dell’associazione, a versare nei termini previsti la tassa sociale, a presenziare per quanto possibile alle manifestazioni organizzate dall’associazione e, dato il caso, a mettersi a disposizione per una carica in seno al comitato, alle commissioni o ai gruppi di lavoro.

3 – I soci sostenitori non hanno la facoltà di partecipare all’assemblea generale, non vantano alcun diritto di voto, di eleggibilità e di proposta.

4 – I soci individuali in formazione (Junior) non hanno la facoltà di partecipare all’assemblea generale, non vantano alcun diritto di voto, di eleggibilità e di proposta.

Art. 13 Estinzione dell’adesione

1 – L’adesione si estingue con:

  1. le dimissioni scritte del socio
  2. la morte, il fallimento o la cessazione dell’attività del socio
  3. lo scioglimento dell’associazione
  4. esclusione del socio

2 – Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al comitato per la fine dell’anno civile con un preavviso di 30 giorni.

3 – Il socio uscente non vanta alcun diritto sul patrimonio sociale. Le pretese dell’associazione non si estinguono a seguito delle dimissioni del socio.

Art. 14 Deontologia professionale e integrità dei soci

1 – I soci si impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza e a rispettare le regole della leale concorrenza. Essi rispettano la personalità e i diritti professionali dei loro colleghi, dei superiori e dei collaboratori.

2 – I soci s’impegnano a riconoscere la propria responsabilità professionale ed etica nei confronti del committente, della società e dell’ambiente, a rispettare i regolamenti, le direttive, le norme e le raccomandazioni e a evidenziare possibili conflitti d’interesse.

3 – Nell’allestimento di perizie ed emissione di pareri specialistici, essi si attengono alle relative norme e ai relativi regolamenti e si pronunciano in modo rigorosamente oggettivo e secondo il loro intimo convincimento, anche se ciò dovesse svantaggiarli.

4 – I soci rispettano il segreto professionale del loro committente o datore di lavoro e non accettano alcuna provvigione o remunerazione da parte di terzi, al di fuori dell’onorario che spetta loro per contratto.

Art. 15 Esclusione di un socio

1 – Il comitato può escludere dall’associazione i soci che:

  1. ledono gli interessi dell’associazione,
  2. violano lo statuto o le rispettive disposizioni esecutive o il loro senso e spirito,
  3. compromettono il buon nome dell’associazione,
  4. non adempiono i loro obblighi finanziari,
  5. o per altri motivi importanti.

2 – L’esclusione ha effetto immediato.

3 – Il socio escluso è assoggettato all’obbligo di pagare i contributi sociali per l’anno civile corrente. Non vige alcun diritto al patrimonio sociale. I crediti dell’associazione non si estinguono per effetto delle dimissioni o dell’esclusione.

4 – Le esclusioni vengono registrate nel database insieme con i dati personali, con indicazione del motivo. Tali informazioni restano archiviate per almeno dieci anni.

III. Organizzazione e nomine

Art.16 Organi

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’assemblea generale
  2. il comitato
  3. l’ufficio di revisione

Art. 17 Diritto di voto e di eleggibilità

1 – I soci con diritto di voto e di eleggibilità nell’assemblea generale:

  1. Soci attivi, escludendo i soci senza diritto di voto come da art. 7 cpv. 2.
  2. Soci onorari

2 – Si decide a maggioranza semplice. Il diritto di voto dei soci non è trasferibile.

3 – A parità di voti decide il presidente pronunciando il voto decisivo.

Art. 18 Nomina del comitato

1 – I soci scelgono, tra i soci individuali, il presidente e gli altri membri del comitato. È previsto un diritto di rieleggibilità. Nel primo scrutinio si decide a maggioranza assoluta, nei seguenti a maggioranza relativa.

2 – Su richiesta dell’assemblea o del comitato può essere eletta nel comitato anche una persona che non partecipa all’assemblea generale.

3 – Se un membro di comitato dimissiona prima della scadenza del mandato, si procede alla nomina di un sostituto durante l’assemblea generale successiva.

Art. 19 Mandato del comitato

1 – Il comitato rimane in carica quattro anni. Il mandato comincia e si conclude con l’assemblea generale.

2 – Nel caso di una nomina sostitutiva, il mandato del subentrante scade contemporaneamente a quello degli altri membri di comitato.

3 – Il membro eletto dall’assemblea generale, che secondo il comitato non assolve i suoi doveri in seno a una qualsiasi carica, può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza quadriennale.

Art. 20 Ufficio di revisione

1 – L’assemblea generale nomina due revisori (primo e secondo revisore) e un revisore supplente, che non devono appartenere al comitato.

2 – L’ufficio di revisione ha il compito di verificare annualmente il conto annuale dell’associazione, di rapportare per iscritto all’assemblea generale di presentare richieste.

Art. 21 Mandato dell’ufficio di revisione

1 – Il mandato conferito all’ufficio di revisione avrà una durata di tre anni. Tale periodo inizia ufficialmente con la convocazione dell’assemblea generale che ratifica la nomina dei revisori e si conclude con l’assemblea generale tenutasi alla fine del terzo anno di mandato, per la presentazione del rapporto finale di revisione e la nomina del nuovo ufficio di revisione.

2 – Al termine del primo anno di mandato, il primo revisore è tenuto a dimettersi dalla sua carica all’interno dell’ufficio di revisione. A seguito di questa dimissione, il secondo revisore subentrerà automaticamente nella posizione precedentemente occupata dal primo revisore. Contestualmente alla promozione del secondo revisore alla carica di primo revisore, il revisore supplente assumerà il ruolo di secondo revisore. In seguito a tale riassegnazione di incarichi, sarà necessario nominare un nuovo revisore supplente per mantenere la struttura funzionale dell’ufficio di revisione.

IV. Compiti e competenze degli organi

Art. 22 Assemblea generale

1 – L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione. Svolge tutte le mansioni che le competono in base alla legge e allo statuto. L’assemblea generale ordinaria si tiene di norma nel primo trimestre dell’anno.

2 – Vi possono partecipare tutti i soci che hanno il diritto di voto, nonché gli o le ospiti.

3 – L’assemblea generale è convocata dal comitato. Il comitato decide il luogo in cui si svolge l’assemblea.

4 – Rientrano nelle competenze dell’assemblea generale:

  1. la nomina degli scrutatori
  2. l’approvazione dell’ordine del giorno per l’esecuzione dell’assemblea generale
  3. l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea generale
  4. l’approvazione della relazione del presidente
  5. l’approvazione dei rapporti delle commissioni e dei gruppi di lavoro
  6. l’approvazione del rendiconto annuale dell’associazione
  7. l’approvazione del rapporto dell’ufficio di revisione
  8. lo scarico del comitato
  9. le nomine statutarie
    1. la nomina dei membri del comitato
    2. la nomina del presidente
    3. la nomina dell’ufficio di revisione
    4. la nomina dei delegati in altri enti e/o associazioni
  10. La determinazione della tassa sociale
  11. l’approvazione del preventivo per l’esercizio successivo
  12. l’evasione di proposte e problematiche sollevate dai soci, dal comitato e dall’ufficio di revisione
  13. il controllo dell’attività del comitato
  14. la delega di compiti al comitato
  15. le delibere su tutte le altre questioni indicate nell’ordine del giorno, che a tenore dello statuto rientrano nelle competenze dell’assemblea generale
  16. le nomine e le onorificenze
  17. le modifiche statutarie
  18. lo scioglimento dell’associazione
  19. l’approvazione del programma d’attività e di progetti, se non rientrano nella competenza finanziaria del comitato

Art. 23 Convocazione

L’invito e l’ordine del giorno per l’assemblea generale sono inviati a tutti i membri autorizzati a partecipare almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale.

Art. 24 Proposte

Le proposte all’attenzione dell’assemblea generale vanno presentate per iscritto al segretariato al più tardi 15 giorni prima dell’assemblea.

Art. 25 Quorum e delibera

1 – Ogni assemblea generale regolarmente costituita nomina e decide in conformità di legge.

2 – Tutte le nomine e le votazioni si svolgono mediante voto per alzata di mano, a meno che non venga richiesto diversamente dal comitato o da almeno un terzo dei soci presenti durante l’assemblea generale, i quali possono esigere che si proceda attraverso uno scrutinio segreto.

3 – L’Assemblea Generale adotta le proprie decisioni con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo per le questioni specificate negli articoli 42, 43 e 45 del presente statuto, per le quali è necessaria una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi dai membri partecipanti all’assemblea.

Art. 26 Verbale

1 – I lavori dell’assemblea generale sono messi a verbale dal segretario. Il segretario firma il verbale in congiunta con il presidente.

2 – Il verbale viene quindi messo a disposizione dei soci in forma adeguata.

Art. 27 Assemblea generale straordinaria

1 – Il comitato può convocare un’assemblea generale straordinaria osservando un termine di 30 giorni. Può essere obbligato a farlo, se almeno un quinto degli aventi di diritto di voto presenta una richiesta scritta in tal senso. In questo caso l’assemblea generale straordinaria deve svolgersi entro 90 giorni dopo la presentazione della richiesta dei soci.

2 – Le proposte all’attenzione dell’assemblea generale straordinaria vanno inoltrate per iscritto al presidente 15 giorni prima dell’assemblea.

3 – Gli art. 25 e 26 trovano applicazione per analogia anche per l’assemblea generale straordinaria, eccetto il riferimento all’art. 44.

Art. 28 Comitato

1 – Il comitato è l’organo esecutivo dell’associazione, ne dirige l’attività e la rappresenta verso l’esterno. Il comitato si compone di un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario e almeno un altro membro, ma non più di 4 membri – Totale 8 persone.

2 – Ad eccezione del presidente, le altre funzioni vengono liberamente ripartite tra i membri di comitato. Le funzioni di tesoriere e di segretario possono essere attribuite dal comitato a un organo esterno, ma senza diritto di voto.

3 – Il comitato è convocato dal presidente a seconda delle necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Di principio è prevista una riunione al mese.

4 – Il quorum del comitato è costituito alla presenza della maggioranza dei membri. Si decide a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le decisioni possono essere adottate anche mediante circolari.

5 – Ai fini dell’adempimento dei proprio compiti, il comitato può ricorrere a specialisti esterni.

6 – Il comitato si occupa in particolare di:

  1. organizzare le sedute di comitato necessarie al buon svolgimento dell’attività sociale;
  2. organizzazione, in base alle esigenze, di riunioni con i rappresentanti dei gruppi di lavoro per il coordinamento dell’attività corrente;
  3. fungere da unico rappresentante dei soci verso l’esterno nei limiti imposti dagli statuti vigenti;
  4. svolgere i compiti affidatigli dall’assemblea generale;
  5. informare i soci;
  6. definire l’organizzazione dell’assemblea generale successiva;
  7. nominare i rappresentanti in seno ad altre associazioni, commissioni e gruppi di lavoro;
  8. incassare la tassa sociale annuale e amministrare il patrimonio sociale nei limiti del budget approvato dall’assemblea generale;
  9. preparare i lavori e allestire l’ordine del giorno per l’assemblea generale, preparare le proposte all’attenzione dell’assemblea generale;
  10. mettere a verbale i lavori e le decisioni dell’assemblea generale come pure del comitato;
  11. disciplinare tutte le questioni che non sono espressamente ed esclusivamente di competenza dell’assemblea generale.
  12. svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo dell’associazione

7 – Le dimissioni dal comitato vanno comunicate al più tardi il 31 dicembre al presidente o al vicepresidente. Se un membro di comitato lascia la carica durante il mandato, il comitato ha tempo fino alla successiva assemblea generale per designare, dato il caso, un sostituto.

Art. 29 Compiti dei membri di comitato

1 – Presidente

Il presidente presiede le assemblee generali e le sedute di comitato. A parità di voti, prevale il suo voto. In sua assenza o se è parte in causa, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Il presidente è responsabile per l’adempimento dei compiti che incombono al comitato ai sensi dell’art. 28

2 – Vicepresidente

  1. Sostituisce il presidente
  2. Cura le relazioni con gli sponsor
  3. Si occupa delle relazioni pubbliche, con in particolare l’acquisizione di nuovi soci

3 – Tesoriere

  1. Tiene la contabilità
  2. Amministra il traffico dei pagamenti
  3. Cura l’incasso della tassa sociale
  4. Informa il comitato sezionale sulla situazione finanziaria
  5. Cura la collaborazione con l’ufficio di revisione
  6. Si occupa della dichiarazione fiscale
  7. È responsabile delle finanze, presenta il consuntivo e propone il preventivo

4 – Segretario

  1. Tiene il verbale di tutte le assemblee generali e delle sedute del comitato
  2. Cura la corrispondenza
  3. Cura l’aggiornamento della banca dati dei soci
  4. Amministra l’archivio

5 – Altri membri di comitato

  1. Responsabile della formazione e del perfezionamento
    1. Organizza almeno un convegno specialistico all’anno
    2. Prepara la documentazione per i corsi di formazione e perfezionamento
  • Tiene un elenco dei nominativi e cura i contatti con gli esperti
  1. Redattore
    1. È responsabile di tutti i mezzi utili all’informazione dei soci (ad es. newsletter, sito internet, bollettino informativo ecc.)
    2. Presenta al comitato le nuove strategie in materia di mezzi d’informazione
  2. Responsabile di progetti speciali
    1. Assunzione di incarichi secondo la decisione del comitato

6 – I compiti possono essere ripartiti diversamente all’interno del comitato

Art. 30 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione controlla ogni anno la contabilità dell’associazione, ne fa rapporto in forma scritta all’assemblea generale e formula le sue proposte.

Art. 31 Commissioni e gruppi di lavoro

2 – Per trattare temi particolari, il comitato può costituire commissioni e gruppi di lavoro e nominarne il responsabile. Il campo d’attività di ogni commissione o gruppo di lavoro dev’essere definito per iscritto sin dall’inizio. Almeno un membro della commissione o del gruppo di lavoro deve appartenere al comitato.

2 – Tutte le commissioni e i gruppi di lavoro devono presentare un rapporto scritto al comitato entro 20 giorni da ogni seduta. Il responsabile di ogni commissione o gruppo di lavoro, su incarico del comitato, presenta un rapporto all’assemblea generale.

V. Esercizio dei diritti di firma

Art. 32 Organi di firma

In ottemperanza alle disposizioni statutarie e di legge, l’attribuzione del diritto di rappresentanza legale e di firma individuale per gli atti aventi rilevanza esterna, inclusi gli atti bancari, le operazioni bancarie e finanziarie, i contratti e i documenti legali, è conferita al Presidente e al Vicepresidente dell’Associazione. Il Tesoriere è abilitato ad apporre la sua firma esclusivamente in congiunzione con il Presidente o, in sua assenza, con il Vicepresidente, limitatamente alle operazioni finanziarie.

Art. 33 Modalità di esercizio

1 – Il Presidente è investito del diritto di firma individuale per tutti gli atti che impegnano l’Associazione, salvo in caso di sua assenza o impedimento, nel qual caso il Vicepresidente agirà come suo sostituto, apponendo la firma in conformità alle disposizioni stabilite.

2 – Il Vicepresidente può esercitare il diritto di firma individuale per gli atti dell’Associazione, solo in assenza o impedimento del Presidente, agendo quindi come suo sostituto, con la piena osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari.

3 – Esclusivamente per le operazioni finanziarie, il Tesoriere è autorizzato ad apporre la sua firma collettivamente con il Presidente o, in caso di assenza del Presidente, con il Vicepresidente.

4 – È imperativo che le procedure di firma siano conformi alle norme statutarie, garantendo trasparenza e integrità nelle operazioni dell’Associazione.

Art. 35 Responsabilità e sanzioni

I titolari dei diritti di firma devono operare nel pieno rispetto degli obiettivi statutari dell’Associazione e delle disposizioni normative vigenti. Qualsiasi violazione delle disposizioni relative all’esercizio dei diritti di firma esporrà i responsabili a sanzioni disciplinari, amministrative o penali, in conformità con la gravità dell’infrazione, come stabilito dalla legge. La responsabilità legale dei firmatari sarà valutata sulla base dei principi di diligenza e buona fede nella gestione degli affari dell’Associazione.

VI. Finanze

Art. 36 Anno contabile

L’anno contabile di un esercizio corrisponde all’anno civile.

Art. 37 Indennità

Nel rispetto dei limiti previsti dal preventivo annuale, il Comitato ha il potere di stabilire le indennità per le commissioni, i gruppi di lavoro, i membri del Comitato, nonché per i contributi di trasferta, i pasti e tutte le altre spese connesse alle attività dell’Associazione.

Art. 38 Esenzione della tassa sociale

1 – L’assemblea generale può, su richiesta, deliberare sull’esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa sociale per singoli soci, conformemente alle procedure stabilite dallo statuto e ai principi di equità e trasparenza.

2 – Si specifica tuttavia che i soci onorari sono esenti dal pagamento della tassa sociale, indipendentemente dalle decisioni prese dall’assemblea generale. Tale esenzione è automaticamente concessa ai soci onorari in virtù del loro status particolare all’interno dell’Associazione.

Art. 39 Entrate

Le fonti di finanziamento dell’Associazione si articolano come segue:

  1. Quote associative versate dai soci;
  2. Ricavi ottenuti dall’organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento professionale;
  3. Donazioni, legati e altri apporti volontari.

Art. 40 Uscite

1 – Nelle competenze del comitato rientrano le spese ai sensi dell’articolo 28.

2 – Non sono previsti aiuti finanziari erogati individualmente ai soci dell’Associazione.

3 – Ogni decisione riguardante un possibile ampliamento delle competenze di spesa del Comitato è sottoposta all’approvazione dell’assemblea generale o dell’assemblea generale straordinaria dell’Associazione.

4 – Su istanza del Comitato, la riconfigurazione delle competenze di spesa, nonché delle modalità e dei limiti relativi alle stesse, potrà essere deliberata nell’ambito della successiva assemblea generale ordinaria o di un’assemblea generale straordinaria dell’Associazione.

Art. 41 Patrimonio sociale

1 – Il patrimonio sociale è amministrato dal comitato, segnatamente dal tesoriere. Il tesoriere presenta annualmente all’assemblea generale un rapporto e il preventivo per l’anno d’esercizio seguente.

2 – L’ufficio di revisione controlla annualmente i conti dell’associazione e il rapporto del tesoriere.

3 – I soci esclusi o dimissionari non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 42 Responsabilità

L’associazione risponde degli impegni finanziari assunti unicamente nei limiti del patrimonio sociale. I soci rispondono solo nei limiti della tassa sociale esigibile. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

VII. Disposizioni finali

Art. 43 Modifiche statutarie

Le revisioni dello Statuto possono essere presentate all’assemblea generale o all’assemblea generale straordinaria esclusivamente in forma definitiva. L’adozione di tali modifiche statutarie richiede l’approvazione mediante una maggioranza qualificata, corrispondente ai due terzi dei voti validamente espressi dai membri dell’assemblea.

Art. 44 Scioglimento dell’associazione e destinazione del patrimonio

Unicamente l’assemblea generale è investita del potere di deliberare lo scioglimento dell’Associazione, richiedendo a tal fine il raggiungimento di una maggioranza qualificata corrispondente ai due terzi dei voti validamente espressi. L’assemblea generale deve al contempo decidere la destinazione di un eventuale patrimonio.

Art. 45 Imprevisti

I casi non contemplati dai presenti statuti sottostanno alla decisione dell’assemblea generale oppure sono disciplinati dall’art. 60 segg. del Codice civile svizzero.

Art. 46 Adesione ad altre associazioni

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l’Associazione è autorizzata a iscriversi ad entità apolitiche e apartitiche le cui finalità siano concomitanti o complementari a quelle dell’Associazione stessa, a condizione che tale adesione riceva l’avallo dell’assemblea generale, ove necessario, dell’assemblea generale straordinaria. L’approvazione dell’adesione richiede il consenso qualificato rappresentato da una maggioranza pari ai due terzi dei voti validamente espressi dai soci presenti. Nonostante l’affiliazione a tali entità, è imperativo che l’Associazione mantenga inalterata la propria identità e autonomia giuridica.

Art. 47 Entrata in vigore

Il presente statuto si insedia nella sua piena e completa effettività a seguito dell’emanazione del relativo decreto di approvazione da parte dell’assemblea generale, con la conseguente abrogazione e sostituzione di ogni precedente statuto sino ad allora vigente.

———————————————————————————————————————————–

Approvato dall’assemblea generale

Data: 21.03.2024 Luogo: Lugano

Il Presidente
Roberto Rapacchiae

Il Segretario
Davide Cao